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Il bambino naturale - consigli a genitori e figli

bambino educato con la violenzaStabilire i confini entro i quali i genitori possono esercitare la propria funzione educativa nei confronti dei figli è compito molto arduo.
La questione ha trovato storicamente risposte diverse, che ovviamente cambiano con il mutare della sensibilità sociale e con lo sviluppo delle teorie pedagogiche.
A livello legislativo, la normativa penale in materia è purtroppo risalente al 1930, anno di emanazione del codice penale, e naturalmente riflette l’ideologia di quel periodo storico.
L’art. 571 c.p., rubricato come “abuso dei mezzi di correzione e disciplina”, sanziona con la reclusione fino a sei mesi “chiunque abusa dei mezzi di correzione e disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo e nella mente”; le pene sono aumentate se dal fatto deriva una lesione o la morte della vittima.
Questa disposizione fu inserita nel capo del codice relativo ai delitti contro l’assistenza familiare (scelta influenzata dal pensiero politico fascista, che enfatizzava il ruolo della famiglia quale fondamento dello Stato), anche se si ritiene ormai che il bene tutelato sia l’incolumità psicofisica delle vittime del reato; soluzione più al passo con il comune sentire odierno e confermata anche dal fatto che la norma protegge non solo i membri della famiglia, ma anche altre persone (ad esempio alunni, lavoratori subordinati, carcerati).
Il presupposto di questa norma è che esista uno ius corrigendi – diritto di correggere, comprensivo della potestà di punire, anche con atti di violenza fisica, al fine di educare – che alcuni soggetti possono legittimamente esercitare nei confronti di altri; e, pertanto, il reato sussiste solo quando il titolare di questo potere abbia ecceduto nell’utilizzo dei mezzi di correzione.
Il caso tipico è appunto quello dei genitori verso figli minorenni conviventi (con esclusione, pertanto, dei figli maggiorenni o fuoriusciti dalla famiglia); ma anche quello degli insegnanti verso gli alunni, degli artigiani o titolari di imprese verso apprendisti ecc.
Nel corso degli anni, tuttavia, i Giudici hanno progressivamente ristretto l’ambito applicativo della norma, ormai considerata dagli operatori del settore decisamente anacronistica, proprio sul rilievo che il “diritto di correzione” debba piuttosto intendersi come “dovere di educare”, e che tale dovere non possa mai essere esercitato con condotte violente.
Pertanto, alla luce dell’orientamento attuale, non è consentito per un genitore (e tantomeno per un insegnante, che dispone di sanzioni disciplinari quali nota, sospensione ecc.) porre in essere condotte di violenza nei confronti del figlio minorenne, anche se allo scopo di educarlo, se non in casi eccezionali e qualora la violenza sia modestissima (concetto pur sempre inaccettabile per chi scrive!).
Nel caso in cui, dunque, il genitore utilizzi mezzi di correzione di per sé non consentiti (armi, cinghie, oggetti atti comunque a offendere) o, comunque, eserciti violenza di percepibile entità verso i figli, potrà essere chiamato a rispondere dei – ben più gravi – reati di maltrattamenti, percosse, lesioni personali o, in casi estremi, omicidio tentato o consumato.

Così, ad esempio, è stata riconosciuta colpevole del reato di abuso dei mezzi di correzione la madre che, per futile motivo, schiaffeggiava la figlia cagionandole una emorragia all’orecchio; e come pure il padre, che costringeva la figlia a scrivere ripetutamente su un quaderno la frase “sono una ladra, non devo rubare”, obbligandola a sfilare davanti al parroco e alle insegnanti al fine di umiliarla.
Ma il tema meriterebbe ben più ampio approfondimento e in una moderna società civile dovrebbe essere stigmatizzato e sanzionato anche l’“uso” e non già il solo l’”abuso” di mezzi correttivi implicanti modalità violente o irrispettose della persona umana, tanto più quando si tratti di bambini, ragazzi, adolescenti o soggetti comunque deboli e indifesi; ma di questo ci intratterremo nel prossimo articolo, perché l’esperienza giudiziaria continua a mostrarsi impreparata nel fare una scelta di campo davvero coraggiosa.
Occorre una legge che rinnovi la materia, adeguandola alle Convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che sanciscono il diritto del bambino ad essere protetto da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso.
Avv. Davide Angeleri e Paola Carrera (Avvocati in Torino)

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