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Bambini con genitori separati e relazione con i nonni

nonno-bambinoI nonni sono il vero welfare del nostro Paese: coloro i quali non dovrebbero far altro che godersi l’agognata pensione, si trovano, invece, alle prese col difficile mestiere di “nonni sitter” svolgendo, chi più chi meno, tutte le mansioni proprie del ruolo genitoriale.

 

Proprio così: le statistiche ci dicono che i nonni italiani badano alle esigenze di circa quattro milioni di nipoti (da zero a tredici anni) senza essere retribuiti, se non dell’affetto dei nipoti e, quando va bene della gratitudine dei genitori……ma tutto questo finché la famiglia dura!

 

Accade infatti, sempre più spesso, che nella separazione dei genitori (sposati o conviventi), uno di questi impedisca la prosecuzione del rapporto tra i figli ed i nonni dell’altro ramo genitoriale.

 

Se, fino a pochissimo tempo fa, il nostro ordinamento giuridico considerava il rapporto nonni – nipoti solo da un punto di vista meramente patrimoniale, obbligando i nonni a sopperire alle mancanze di risorse dei propri figli nel provvedere al mantenimento dei nipoti (art. 148 c.c.), ora il punto di vista si è – fortunatamente – spostato verso la tutela dei diritti relazionali.

 

Un primo cambiamento è intervenuto nel 2006, con la riforma sull’affidamento condiviso, che ha espressamente previsto il diritto del minore a conservare, anche dopo la separazione dei genitori, rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. Ma, attenzione: il diritto non era dei nonni, bensì dei nipoti. La differenza può sembrare di poco conto, ma è sostanziale: i nonni non erano titolari di un vero e proprio diritto a frequentare i nipoti e il loro intervento, nelle aule di giustizia, era limitato al solo caso in cui l’interruzione del rapporto con i nipoti, unilateralmente deciso dai genitori o da uno solo di essi, avesse recato pregiudizio alla prole minorenne. In questi casi, ai nonni era concesso di ricorrere al Tribunale per i Minorenni ma era loro onere probatorio – non sempre facile da soddisfare – dimostrare che la condotta tenuta dai genitori era, niente meno, pregiudizievole verso i figli.

 

Il Decreto Legislativo del 28/12/2013, n. 154, entrato in vigore il 7 febbraio di quest’anno, muove da un punto di vista assolutamente nuovo per il nostro sistema giuridico, ponendo i nonni al centro dell’attenzione e attribuendo loro il diritto a tutelare la relazione con i nipoti.

 

Ora sono i nonni a poter rivendicare, in prima persona, il loro insostituibile ruolo familiare: il riferimento è all’art. 317 bis c.c. che prevede, al primo comma, il “diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni” e, al secondo comma, la possibilità per l’ascendente, a cui fosse impedito l’esercizio di tale diritto, di “ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”. L’art. 96 del D. Lgs. 154/2013, infine, attribuisce la competenza per materia al Tribunale per i Minorenni.

 

Pertanto, alla luce della recente Riforma, i nonni – ma anche i bisnonni e gli zii entro il quarto grado di parentela – che si vedono ingiustamente privare dei rapporti con i nipoti, potranno rivolgersi direttamente al Tribunale per i Minorenni (del luogo dove hanno la residenza i nipoti) e agire con autonoma azione, per “pretendere” il diritto di visita secondo il calendario e le modalità che il Tribunale valuterà più opportuni, tenuto conto dell’età dei bambini, delle loro esigenze e delle consuetudini pregresse, ovvero dell’intensità del rapporto che i nonni avevano creato con i nipoti. Il tutto sotto il faro dell’esclusivo interesse del minore che, in qualche caso potrebbe anche costituire un’insidia, perché la volontà del minore potrebbe avere già subito condizionamenti da parte del genitore ostacolante.

 

La ventata di rinnovamento si è già potuta, comunque, apprezzare in un recente pronunciamento della Cassazione, n. 5097 del 5 marzo 2014 che ha stabilito che in caso di morte di un genitore l’altro non può impedire al figlio di frequentare gli ascendenti dello scomparso aggiungendo che, anzi, la condotta ostativa del genitore può addirittura condurre alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

 

Giusta la riscrittura dell’art. 74 c.c., va, infine, posto l’accento sul fatto che il vincolo di ascendenza (e discendenza) si configura anche rispetto alla prole nata dalla convivenza; dunque, oggi, anche i bambini nati da coppia non sposata sono legati da una relazione anche giuridicamente, e non solo più emotivamente, vincolante di parentela con i nonni.

 

Una apprezzabile conquista, in termini di civiltà e di promozione dei nuovi diritti relazionali che trovano, nella famiglia, la loro genesi e, sempre più spesso, la loro mortificazione.
Avv. Paola Carrera (avvocato familiarista in Torino)

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