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Alimentazione dei bambini, cosa dice la legge?

alimentazione-bambiniMai come ora, l’alimentazione è stata al centro di ferventi dibattiti, soprattutto a seguito delle raccomandazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) circa il consumo della carne rossa. In un continuo concatenarsi di pubbliche inchieste sui cibi, è naturale domandarsi quale sia il regime alimentare corretto, specialmente per i più piccoli.
E, così, non è anomalo trovarsi di fronte a casi estremi di genitori che, in mancanza di accordo, si rivolgono al Tribunale per chiedere al Giudice di assumere “gli opportuni provvedimenti con riguardo all’alimentazione dei figli”.

 

E’ quanto successo a Bergamo, lo scorso maggio, quando è toccato ad un Giudice mettere fine alla diatriba di un padre carnivoro ed una madre macrobiotica che, avendo idee drasticamente opposte in materia alimentare, sottoponevano il figlio dodicenne a diete estreme, a seconda di chi dei due lo teneva con sé.
Ciò posto, al di là delle scelte che ogni famiglia persegue, è opportuno conoscere il cibo che somministriamo ai nostri figli e saperci districare nell’ampia offerta commerciale.
Gli alimenti per l’infanzia sono classificati come prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e sono regolamentati dal D. Lgs. 111/1992, che è stato oggetto di revisione da parte della Direttiva CE 39/2009. Tali prodotti si distinguono da quelli di uso corrente per la loro composizione e fabbricazione, che deve essere conforme all’obiettivo nutrizionale prefissato.
La normativa di settore risulta stringente.
Per quanto concerne la composizione degli alimenti per la prima infanzia, il D.M. 82/2009, in attuazione della Direttiva CE 141/2006, stabilisce che non devono contenere sostanze ed elementi in grado di nuocere alla salute dei piccoli consumatori.
Si prescrive l’impiego esclusivo di ingredienti adatti all’alimentazione dei bambini; viene escluso l’impiego di materiale derivato da O.G.M., salva la tolleranza pari allo 0,9%; si prevedono divieti e limiti riguardo l’uso di additivi, pesticidi e contaminanti.
Le etichette apposte sulle formule per i lattanti e/o per i bambini, così come sancito dall’articolo 9, D.M. 82/2009, devono obbligatoriamente recare le seguenti indicazioni:

 

  • una dicitura relativa alla superiorità del latte materno;
  • l’avviso che la decisione di avviare l’alimentazione complementare deve essere assunta previo parere di un professionista, secondo gli specifici bisogni del bambino;
  • le istruzioni relative alla preparazione, alla conservazione ed allo smaltimento del prodotto.

 

E’ fatto divieto di riportare, nell’etichetta, illustrazioni, immagini o diciture che inducano ad idealizzare l’uso del prodotti.

 

La pubblicità relativa ai prodotti per lattanti è consentita esclusivamente sulle pubblicazioni scientifiche, destinate a professionisti pediatrici e nutrizionali, e non deve “avvalorare l’idea che l’allattamento artificiale sia superiore o equivalente all’allattamento al seno”.

 

Tuttavia, per gli alimenti di proseguimento (da 1 a 3 anni) la pubblicità è permessa, pur con la previsione di divieti circa eventuali interferenze negative con l’allattamento al seno.

 

L’intensificarsi della tutela dei piccoli consumatori ha interessato anche le modalità di immissione in commercio dei prodotti a loro destinati, che deve essere subordinata alla notifica dell’etichetta al Ministero della Salute.

 

Qualche importante passo avanti è stato compiuto per aumentare l’informazione e la sicurezza in ambito alimentare e a noi genitori non resta che la scelta…

 

 

Avv. Paola Carrera

 

 

 

 

 

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