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Separazione: sì all’affido condiviso anche quando i genitori risiedono in Stati diversi

affido-condivisoLo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza 24526 del 27 settembre 2010, con la quale ha ribadito la priorità dell’affido condiviso dopo la separazione dei genitori, motivando come la lontananza non possa essere, di per sé sola, circostanza idonea a derogare all’applicazione dei principi della “bigenitorialità”.

Il principio della monogenitorialità costituisce, infatti, oggi, dopo l’entrata in vigore della legge 54/2006, una misura del tutto residuale, alla quale è dato ricorrente nelle sole ipotesi in cui l’affidamento ad entrambi i genitori possa rivelarsi pregiudizievole alla prole e, in particolare, in quei casi di manifesta carenza e inidoneità educativa di uno dei genitori.

Il monito che la Corte Suprema cristallizza una volta di più in questa pronuncia è quello di privilegiare in assoluto il modello di affidamento ad entrambi i genitori, ripiegando sulla misura residuale dell’affidamento ad un solo genitore in quei soli casi in cui, la personalità del soggetto, il contesto in cui vive, le sue abitudini o tendenze, la pericolosità o altre caratteristiche abnormi (fra cui, in linea di massima, lo stato di tossicodipendenza, alcolismo, malattie mentali severe e così via), consentano di ritenerlo inidoneo e gravemente carente nell’esercizio delle funzioni genitoriali.

Quando i genitori vivono a molti chilometri di distanza o, addirittura, in Stati diversi, ma entrambi risultano adeguati al ruolo e responsabilmente attenti alle esigenze dei figli, non vi sono valide ragioni per derogare alla regola dell’affidamento condiviso, potendo semmai, come è inevitabile, la distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità di presenza del minore presso ciascun genitore.

E, dunque, potrà essere previsto, a titolo esemplificativo, che il minore conservi la stabilità abitativa presso un genitore durante l’anno scolastico e presso l’altro genitore nel periodo estivo oppure, che vengano previsti periodi di permanenza della prole più lunghi presso il genitore non “collocatario” in coincidenza dei periodi di festività scolastica (vacanza di Natale e di Pasqua, ponti, week end ecc.).

In tutti i casi comunque, le soluzioni di permanenza del minore presso l’uno e l’altro genitore dovranno essere pensate in funzione delle esigenze del bambino e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, in modo da risultare la gestione il più possibile agevole per tutti i membri della comunità familiare disgregata.

Nelle situazioni come quelle esaminate, dove la distanza impedisce o rende quanto meno più difficile la concertazione fra i genitori dei momenti di vita del figlio (ma lo stesso vale anche nei casi di alta conflittualità fra gli ex partner) sarà piuttosto utile prevedere, accanto all’affidamento condiviso l’esercizio disgiunto della potestà genitoriale, in modo tale che ciascun genitore – e in particolare quello presso cui il minore stabilmente risiede – possa ritenersi responsabile quando tiene il figlio con sé per tutto ciò che attiene alle decisioni della quotidianità (es. vita scolastica, sociale e ricreativa del minore, pratiche sportive, visite specialistiche, interventi terapeutici consigliati dai curanti ecc.) ed alle urgenze del figlio, con dovere di comunicare tempestivamente all’altro genitore le decisioni assunte, onde renderlo partecipe della vita del figlio e consentirgli di vigilare, seppure a distanza, sulla sua educazione e formazione.

D’altro canto, se la ratio dell’affidamento ad entrambi i genitori si fonda sulla condivisione delle responsabilità di accudimento, di cura, di istruzione, di educazione e di formazione della prole, non è certo la lontananza fisica ad impedirlo (pur rendendolo sicuramente più oneroso e svantaggioso), tanto più in un’epoca in cui i mezzi di trasporto assicurano spostamenti veloci e i supporti di comunicazione a distanza sono tali da garantire una dimensione alta al rapporto genitori-figli, se solo però esiste una motivazione forte e la volontà di non abdicare al ruolo.

Va detto che è attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato il Ddl n. 957, meglio noto come “affidamento condiviso bis” che si propone di riscrivere le norme sull’affidamento con una nuova rilettura dei Codici, introducendo concetti nuovi, quali il doppio domicilio del figlio e la pariteticità dei tempi di competenza dei genitori, con la conseguente abolizione della collocazione abituale presso un genitore (di solito la madre).

Si tratta di un intervento normativo sul quale piovono già critiche serrate e non del tutto infondate, in primis dall’Unione nazionale delle Camere Minorili che ritiene la proposta di legge connotata da una visione adultocentrica, a discapito della tutela dei minori coinvolti nella crisi familiare, riuscendo difficile pensare che sia davvero nell’interesse del bambino il concetto del doppio domicilio o tempi di permanenza presso i genitori che, in nome di una parità salomonica fin troppo abusata, lo costringono a diventare pendolare contro il suo volere, migrando continuamente da un’abitazione ad un’altra e, magari, da una città all’altra, senza fissa dimora e con il rischio assicurato di non riuscire a mettere radici in nessun luogo.

Non mi paiono del tutto azzardate le censure mosse al disegno di legge in questione, nella misura in cui il minore, da soggetto portatore di interessi prioritari viene svalutato al rango di “bene” e di “merce di scambio” fra i genitori, in spregio alla valorizzazione della sua soggettività e dei diritti costituzionalmente garantiti ad una esistenza libera e dignitosa.

Avv. Paola Carrera

Avvocato in Torino, membro del Direttivo A.I.A.F. Piemonte e Valle d’Aosta – Avvocati Italiani per la Famiglia e per i Minori

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