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Bimbo a bordo: quali sono i dispositivi obbligatori per legge per la sicurezza in auto?
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Sarà successo almeno una volta a ciascuno di noi di dover trasportare un bambino sulla nostra autovettura, accompagnati dall’amletico interrogativo circa il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per evitare la tragedia. Molto spesso ancora oggi, purtroppo, può accadere di vedere bimbi molto piccoli trasportati in braccio alla mamma, oppure, non adeguatamente allacciati ai sistemi di ritenuta o, addirittura, una volta cresciuti, in piedi saltellanti sui sedili posteriori.

Tali pessime abitudini non fanno altro che confermare i dati poco rassicuranti forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica: il numero dei bambini vittime di incidenti stradali non accenna a diminuire, anzi continua ad aumentare, soprattutto a causa della negligenza dei genitori e della carente informazione circa i dispositivi di sicurezza obbligatori per legge.

Risulta, infatti, che i bambini feriti in incidenti stradali siano circa 11 mila l’anno, di cui circa 60 deceduti in seguito al sinistro. Nella maggior parte dei casi, i bambini non erano stati assicurati con gli appositi sistemi di ritenuta: si stima, per l’appunto, che il rischio di morte per i bimbi che viaggiano senza appositi dispositivi di sicurezza sia da 5 a 7 volte superiore rispetto a quelli allacciati con sistemi di ritenuta idonei.

Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione attivate negli ultimi anni, circa il 60% dei genitori italiani non usa il seggiolino auto per il proprio figlio, con sostanziali differenze sul territorio nazionale: è usato di più al Nord, 61,8%, meno al Centro, 42,2% e decisamente poco al Sud, dove la percentuale scende e si attesta intorno al 23,8%. Inoltre, nel 33% dei casi il bambino non viene allacciato per tragitti brevi e in zone con poco traffico, soprattutto se di età compresa tra i 4 e i 7 anni.

Eppure il nostro ordinamento e, in particolare, l’art. 172 del codice della strada, prescrive l’utilizzo obbligatorio delle cinture di sicurezza e, nel caso di trasporto di bambini, l’adozione di sistemi di ritenuta idonei, ossia seggiolini omologati o adattatori. Più nello specifico, la norma prevede:

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, […]”.

Anche a livello europeo il tema ha acquisito notevole rilevanza e, infatti, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 15 maggio 2014 in recepimento della direttiva comunitaria relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli, prevedendo che quest’ultimi debbano essere omologati conformemente ai regolamenti UNECE n. 44/04UNECE  n. 129. Tali sigle devono essere obbligatoriamente presenti su tutte le etichette degli esemplari posti in vendita, poiché costituiscono prova di superamento dei test previsti dalla legge per l’ottenimento dell’omologazione. I predetti test vengono eseguiti prendendo in considerazione diversi paramenti, a partire dalla sicurezza, passando per la fruibilità (intesa come facilità di montaggio e comfort per il bambino), fino ad arrivare al controllo della presenza di sostanze chimiche nocive in concentrazioni elevate, nonché della possibilità di lavaggio e di poter essere sfoderati.

Analizzando più nel dettaglio la legislazione europea, quale criterio utilizza la normativa ECE R44/04 per individuare l’idoneo sistema di ritenuta? Quello del peso, identificando cinque gruppi, numerati da zero fino a tre:

LE NAVICELLE (per bambini dalla nascita sino a 10 kg – fino a 9 mesi circa)

Sono i seggiolini auto Gruppo 0 e ne fanno parte le cosiddette navicelle omologate auto, adatte per i piccolissimi, visto che garantiscono, oltre che la sicurezza, anche la comodità, permettendo al bambino di viaggiare in posizione distesa. La norma prevede la possibilità di usare le navicelle solo se sono “omologate auto” e se vengono agganciate al sedile del veicolo tramite componenti sempre omologati, ovvero i cosiddetti kit di sicurezza integrati alla navicella o venduti separatamente. Infatti, l’installazione della navicella avviene agganciando tali componenti alle cinture di sicurezza del veicolo sui sedili posteriori dell’automobile; la navicella viene, perciò, collocata in senso trasversale facendo, dunque, viaggiare il bambino parallelamente allo schienale del sedile sul quale è ancorata.

GLI OVETTI (per bambini dalla nascita sino a 13 kg – fino a 12-14 mesi circa)

Sono i seggiolini auto Gruppo 0+ che include i sistemi di ritenuta definiti “ovetti” che comprendono la fascia di peso da 0 a 13 kg. Rispetto alle navicelle, questi possono essere posizionati anche sul sedile anteriore, sempre in senso contrario di marcia, con l’obbligo di disattivazione dell’airbag, se presente. L’ovetto può essere agganciato al sedile dell’auto in due modi: tramite cinture di sicurezza dell’auto, oppure tramite basi indipendenti agganciabili mediante le cinture dell’auto.

LE POLTRONCINE (per bambini da 9 a 18 kg – da 9 mesi a 4 anni circa)

La legge stabilisce che, superati i 9 kg del bambino, i seggiolini giusti sono quelli del gruppo 1 e possono viaggiare in senso di marcia. Nel caso dei seggiolini del Gruppo 1, essi possono essere installati sul sedile posteriore o anteriore (sempre escludendo l’airbag) rivolti solo ed esclusivamente verso il senso di marcia dell’auto. L’aggancio sul sedile dell’auto avviene attraverso le normali cinture di sicurezza o tramite sistema ISOFIX. Come per il gruppo 0 e 0+, il bambino viene poi a sua volta assicurato sul seggiolino con le cinture di sicurezza integrate sullo stesso.

I RIALZI CON LO SCHINALE (per bambini da 15 a 25 kg – da 3 a 6 anni circa)

Seggiolini auto del Gruppo 2 vengono comunemente detti “rialzi“, perché permettono al bambino di essere rialzato alla giusta altezza per consentire l’utilizzo delle cinture di sicurezza degli adulti, e non più quelle integrate del seggiolino auto.

I RIALZI CON O SENZA SCHINALE (per bambini da 22 a 36 kg – da 5 a 12 anni circa)

Come i seggiolini del gruppo precedente, i seggiolini auto del Gruppo 3 sono dei rialzi nei quali possono essere assenti schienale e braccioli (i cosiddetti booster o alzatine), anche se questi componenti garantiscono una maggiore sicurezza e protezione da eventuali impatti laterali.

La seconda direttiva citata, cosiddetta i-Size, che attualmente affianca, ma non sostituisce la “vecchia” ECE R44/04, è stata introdotta con il principale scopo di aumentare gli standard di sicurezza dei bambini che viaggiano in auto. Per quanto riguarda la prima fase della normativa i-Size, si rileva che essa si rivolge ai più piccoli, ovvero ai bambini che non hanno superato i 105 cm di altezza.

Le sostanziali differenze tra le due normative europee sono le seguenti:

  • la scelta dei seggiolini i-Size viene fatta in base all’altezza del bambino e non più facendo riferimento al peso.
  • Non sono più necessarie le cinture di sicurezza per assicurare il seggiolino al sedile dell’auto, ma viene usato il sistema ISOFIX. Questo permette ai genitori di non sbagliare a posizionare il seggiolino in auto, consente una maggiore facilità e velocità nel montaggio in auto e il seggiolino sarà montato in maniera più stabile sulla macchina. È  doveroso specificare che tutte le case automobilistiche dovranno adeguarsi per legge e predisporre le nuove vetture, con sedili omologati i-Size, al fine di permettere la completa compatibilità tra seggiolino e sedile, rendendolo per l’appunto “un sistema di ritenuta universale”.
  • I test di omologazione dei seggiolini i-Size valutano anche la protezione offerta dal seggiolino in caso di impatto laterale.
  • I bambini che sono assicurati su questi nuovi seggiolini devono viaggiare nel senso contrario alla marcia fino a 15 mesi.

LE NOVITÅ DEL 2017

Al fine di garantire prodotti sempre più sicuri, nel 2017 entreranno in vigore importanti novità in merito alla normativa sui seggiolini auto.

Per quanto riguarda la R44/04, da gennaio 2017 non sarà più possibile installare rialzi senza schienale per bambini sotto i 125 cm. Ciò implica che nel prossimo futuro tutti i bambini sotto i 125 cm dovranno utilizzare un seggiolino con schienale per una maggiore protezione e sicurezza. Ciò perché i seggiolini con schienale garantiscono un miglior posizionamento della cintura sulle spalle e una maggiore protezione in caso d’impatto laterale. Si specifica, però, che i modelli di rialzi senza schienale per bambini sotto i 125 cm già disponibili sul mercato resteranno ancora in vendita, anche se per un periodo di tempo limitato.

In merito, invece, alla R129/02, a partire dall’estate 2017 entrerà in vigore la seconda fase della norma che si riferisce ai seggiolini auto destinati ai bambini di altezza superiore ai 100 cm. Le novità riguarderanno le limitazioni dell’obbligatorietà del sistema ISOFIX per i bambini da 100 a 150 cm, per i quali, quindi, i genitori potranno scegliere la modalità di installazione che preferiscono. Inoltre, non sarà più consentita la vendita di seggiolini auto senza schienale, perciò tutti i booster (o alza bimbo) dovranno essere dotati di schienale.

Non da ultimo, occorre ricordare che l’art. 172 del codice della strada sanziona severamente il mancato rispetto della normativa inerente i sistemi di ritenuta, comminando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 80,00 euro a 323,00 euro e della decurtazione di 5 punti dalla patente. Il conducente è assoggettabile alla suddetta sanzione solo se sul veicolo non è presente un genitore o un adulto che esercita la responsabilità genitoriale sul bambino. E ancora, qualora il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui all’art. 172 cod. strada, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Avv. Paola Carrera (avvocato in Torino)

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