• 0 Elementi - 0,00
    • Il carrello è vuoto.
adozione-internazionale-cosa-fare

L’adozione internazionale è l’adozione di un bambino straniero fatta nel suo Paese, secondo le leggi e le autorità che vi operano. L’iter procedurale è alquanto complesso e si snoda in diverse fasi.
Gaia de Padua, avvocato familiarista, in questo articolo riassume quel che occorre sapere a proposito: i requisiti, i costi, come procedere e a chi rivolgersi.

Un sistema in crisi

«Quando abbiamo visto per la prima volta la loro foto, io e Damiano abbiamo esclamato: sono i nostri figli».
Marianna, mamma di Gioele e Yari.

Marianna e Damiano non si sono mai arresi, nonostante la quarantena, la burocrazia, i voli cancellati e le incomprensioni. Un caso andato a buon fine. Non sempre però va così.
Basti pensare che, sulla base dei dati CAI, la Commissione Adozioni Internazionali, nel 2020, in Italia, si sono concluse 526 adozioni internazionali a fronte di 969 nel 2019. Nel 2021 ne sono andate in porto solo 347 e sono ancora 2600 le coppie in attesa.
La pandemia ha innalzato i costi (20-30 mila euro e più, a seconda dei Paesi), oggi insostenibili per molte coppie, rallentato gli abbinamenti, gli arrivi e le partenze, ridotto l’attività dei Tribunali per i minorenni. Inoltre, sono diminuiti gli incarichi che le coppie idonee hanno conferito agli enti autorizzati.
Tutti segnali di scoraggiamento e di sfiducia, anche se la crisi del sistema delle adozioni era già iniziata da qualche anno.

Cosa scoraggia maggiormente le coppie a intraprendere questo percorso?

Non soltanto i tempi e i costi elevatissimi, ma anche l’età dei bambini adottabili e la mancanza di un supporto alle famiglie una volta rientrate in Italia.
Il più delle volte i bambini adottabili hanno in media 6 -7 anni e spesso sono abbinati ai loro fratelli o sorelle. Minori impegnativi, reduci da esperienze traumatiche, nell’età dell’inserimento scolastico. Dall’altra parte, chi si candida per l’adozione ha in media 40 anni e spesso non ha pregresse esperienze genitoriali.
Inoltre, una volta tornata in Italia, la famiglia è lasciata spesso sola e solo chi ha la possibilità si rivolge a specialisti privati.

Segnali di speranza

Tuttavia, qualche dato che dà speranza c’è e va considerato in un piano di corsa ai ripari.
La nostra Italia è un Paese depositario di una lunga ed importante tradizione di accoglienza. Dopo gli Stati Uniti, siamo il secondo Paese al mondo per le adozioni.
Un confronto con altre nazioni mostra che siamo un popolo pronto a far fronte anche ad adozioni “difficili” ovvero a tutte quelle adozioni di bambini con bisogni speciali a causa dell’età o di patologie.
Diverse sono le misure pensate a sostegno delle famiglie.
Innanzitutto, la possibilità di dedurre fiscalmente il 50% delle spese.
A ciò si aggiunge un contributo in relazione all’Isee e la proroga al 21 novembre del termine ultimo per la presentazione della domanda.

Adozione internazionale: procedura

L’adozione internazionale è l’adozione di un bambino straniero fatta nel suo Paese, secondo le leggi e le autorità che vi operano. L’Iter procedurale è alquanto complesso e si snoda in diverse fasi.

Fase iniziale

La prima fase si svolge in Italia ed è di competenza del giudice italiano.
Ha inizio con la dichiarazione di disponibilità ad adottare presentata dagli aspiranti adottanti al Tribunale per i minorenni del proprio territorio e termina con la dichiarazione di idoneità degli adottanti che il Tribunale rilascia una volta accertato che essi possiedono tutti i requisiti per adottare.
I requisiti sono i medesimi dell’adozione nazionale e sono previsti dall’articolo 6 della L. 184/1983 così come modificata dalla L. 149/2001.
In particolare, possono fare domanda di adozione soltanto i coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni o per un numero inferiore se abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Inoltre, tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale (neppure di fatto).
Per quanto riguarda l’età degli adottanti, essa deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Tuttavia, non è preclusa l’adozione se il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno di esso in misura non superiore a 10 anni.
La coppia in possesso del decreto d’idoneità deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali (l’elenco degli enti autorizzati è sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali). Il decreto di idoneità è trasmesso anche alla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Fase intermedia

La seconda fase si svolge in parte in Italia e in parte all’estero.
Gli adottanti, tramite il contatto tra l’ente autorizzato a svolgere le pratiche di adozione e il Paese straniero, incontrano il minore e si procede, secondo le modalità procedurali locali, all’adozione del minore stesso.
L’ente autorizzato svolge un importante ruolo di mediazione tra l’autorità straniera e i coniugi, curando l’incontro tra il bambino e gli aspiranti genitori e provvedendo a tutte le pratiche per l’ingresso del minore in Italia. Infatti, è lo stesso ente a trasmettere tutta la documentazione relativa al minore, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia.

Fase finale

La terza fase si svolge in Italia.
La Commissione per le Adozioni Internazionali autorizza l’ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione dell’Aja.
Dopo l’ingresso del minore in Italia, trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura termina con il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento di adozione straniero e con l’ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrivere del provvedimento stesso nei registri dello stato civile

Effetti legittimanti

L’adozione produrrà in Italia gli effetti cosiddetti legittimanti dell’adozione nazionale.
L’adottato acquisterà sia lo stato di figlio dei suoi genitori adottivi dei quali assumerà e trasmetterà il cognome sia la cittadinanza italiana.


di Gaia de Padua
Avvocato familiarista, esperta in diritto della persona e delle relazioni familiari, professionista collaborativo AIADC, cura il profilo e la rubrica @dirittoalcuore di cui è creatrice e fondatrice.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto i Termini e Condizioni e la Privacy Policy

×
Registrati alla newsletter