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Scuola familiare, la legge la consente

mamma bambini scuola familiare leggeQuando si parla di homeschooling la prima domanda che sorge spontanea è “Ma si può? Ma la scuola non è obbligatoria?”.

In realtà, no: non è la scuola ad essere obbligatoria, ma l’istruzione (cit. art. 34 della Costituzione italiana: “L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni –adesso elevati a 10-, è obbligatoria e gratuita”), è obbligatorio il grado d’istruzione minimo da raggiungere, e non la frequenza scolastica.

Inoltre l’istruzione, sempre citando la Costituzione (art.30) rientra tra i doveri attribuiti ai genitori, non allo Stato. E’ dunque legalmente possibile occuparsi in prima persona dell’istruzione dei propri figli, senza demandarla all’istituzione scolastica.

A conferma di ciò, Decreto Legislativo 297/94 stabilisce che:
(…)
Art. 111 Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

La necessità di confermare annualmente la decisione di avvalersi della facoltà di fare ricorso all’istruzione “paterna” (così è giuridicamente detta l’educazione parentale/familiare in Italia… ) ha lo scopo di facilitare la vigilanza sull’effettiva adempienza dell’obbligo di istruzione, e deve quindi essere interpretata come strumento di tutela del bambino, non come indebita ingerenza nelle proprie personali scelte educative che sono, val la pena di ribadirlo, considerate legittime in partenza.

Cosa fare, dunque, all’atto pratico? E’ sufficiente che i genitori che desiderano optare per la scelta dell’homeschooling ne diano comunicazione al sindaco del comune in cui risiede il minore e alla direzione didattica di competenza entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico successivo. Tale termine è consigliabile ma non tassativo, si può esercitare il proprio diritto di scelta di educazione parentale in qualunque momento, anche a frequenza scolastica iniziata, in quel caso alla comunicazione suddetta si accompagnerà il modulo di ritiro del minore dalla frequenza scolastica.

Tale comunicazione annuale dovrà avvenire con raccomandata consegnata a mano o con ricevuta di ritorno. Sarà necessario allegare un’autocertificazione attestante “le capacità tecniche e le possibilità economiche dei genitori” (che non sono comunque prefissate con un titolo di studio né un reddito minimo necessario).

Sarebbe meglio però che prima della burocrazia venisse il dialogo, e cioè che ci fosse, ancor prima della comunicazione ufficiale, un incontro con il dirigente in cui si esporranno serenamente le proprie intenzioni riguardo l’educazione parentale. Instaurare un clima di dialogo e fiducia reciproci va a tutto vantaggio di tutte le parti in causa, aiuta ad avere collaborazione da parte dell’istituzione e a far venir meno un’eventuale diffidenza (è innegabile che l’homeschooling sia, in Italia, ancora una scelta pionieristica che deve “farsi conoscere”).

Inoltre, fermo restando che l’educazione parentale è un proprio diritto legislativamente salvaguardato, la scuola avrebbe facoltà di richiedere controlli qualora sorgessero dei dubbi sull’assolvimento dell’obbligo e la famiglia fosse sfuggente ad ogni tipo di contatto.

E a fine anno? A fine anno… niente. Buone vacanze!!

Seriamente: la possibilità di richiedere esami intermedi al termine dell’anno scolastico è una facoltà e non un obbligo qualora si intenda proseguire con l’istruzione familiare. In questo caso il genitore interessato dovrà fare richiesta al dirigente scolastico entro il 30 aprile. L’esame dovrà essere “a porte aperte”, dunque i genitori potranno assistervi.

Sarà necessario prendere accordi con la scuola di riferimento, in linea di massima però il conseguimento dell’idoneità deve essere legato al raggiungimento di “obiettivi di apprendimento”, non vincolato a uno specifico programma. Questo consente di fare salva la libertà di contenuti e metodi anche in previsione di un esame di “fine anno”.

In caso il genitore abbia richiesto l’esame ma poi ci ripensi dovrà darne comunicazione senza però incorrere in alcun tipo di sanzione né ciò potrà essere considerato inadempimento dell’obbligo di istruzione.

L’unica eventualità in cui l’esame intermedio di idoneità è obbligatorio è quella in cui si desidera abbandonare l’istruzione familiare ed entrare nella scuola statale o paritaria nella classe corrispondente alla propria età.

L’unico esame obbligatorio anche per chi fa scuola familiare è, invece, per legge , quello di terza media.

Nei fatti però questo comporta dover sostenere anche l’esame di idoneità a fine quinta elementare (perché per accedere all’esame di terza media è necessario avere idoneità che riconosca il primo ciclo scolastico, ovvero le scuole primarie) e una prova di ammissione all’esame stesso, da sostenere intorno a maggio.

Anche in caso si decida di non avvalersi della possibilità di richiedere gli esami intermedi è possibile aggiornare i dirigenti scolastici e informarli sui progressi raggiunti a casa, rassicurandoli al contempo sull’effettivo adempimento dell’obbligo “scolastico”, mantenendo aperto il dialogo con loro e raccogliendo una sorta di “portfolio” del bambino che ne ripercorra le attività e le acquisizioni.

Ecco, questo è quello che è necessario sapere, dal punto di vista giuridico.

Se siete genitori intenzionati a scegliere l’educazione familiare e questi aspetti “legali” vi disorientano, sappiate che non siete soli. Oltre a poter ovviamente chiedere chiarimenti a me, che nel mio piccolo (piccolissimo!) sarò dispostissima e ben felice di dare, oltre ai gruppi tematici sui social network, oltre ai raduni di famiglie homeschoolers e alle reti di scuole familiari, esistono siti web pensati appositamente per aiutare le famiglie homeschoolers ad orientarsi (ad esempio su www.educazioneparentale.it troverete anche assistenza legale) .

Non scoraggiatevi, non impauritevi, non sentitevi “intimiditi” dal percorrere una strada “atipica”. Dal punto di vista legale, nel nostro Paese, avete (abbiamo!) tutte le possibilità di poterlo fare in piena serenità. E non è poco.

 

Irene Malfatti

Commenti (4)

    • Marisel

    • 12 anni fa

    GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!

    • Francesco

    • 11 anni fa

    Grazie delle informazioni che mi danno speranza per dare a mio figlio un’educazione alternativa. Recentemente ho parlato con un avvocato che mi ha detto che la homeschooling in Italia è illegale e che rischiavo che venissero i carabinieri a casa a prendermi mio figlio qualora avessi optato per questa scelta! La disinformazione in questo settore è grande. Grazie ancora.

    • Debora

    • 8 anni fa

    Ciao a tutti io sono di Torino e mi piacerebbe formare una classe di massimo dieci bimbi per fare homeschooling insieme ad altre mamme che la pensano come me in materia scuola !
    Se vi fa piacere contattatemi al +39 3312992303
    Grazie a presto
    Debora

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