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foto online

Una delle questioni che si prospetta più frequentemente nelle crisi coniugali riguarda proprio la pubblicazione sui social network di post contenenti immagini dei figli minorenni o notizie che li riguardano. Se i genitori discutono a proposito della pubblicazione sui rispettivi profili social di foto del figlio quasi maggiorenne, a chi spetta l’ultima parola?
Gaia de Padua, avvocato familiarista, spiega perché secondo la più recente giurisprudenza è il cosiddetto “grande minore”¹ a decidere.

Cosa si intende per “grande minore”

Con l’espressione “grande minore”, mutuata dal linguaggio francese, si intende colui che abbia raggiunto i 16 anni (e in alcuni casi i 14 anni di età). Egli, difatti, ormai prossimo alla maggiore età, potrà accordare o negare il consenso ai genitori circa la pubblicazione online di foto che lo ritraggono.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Chieti che, con sentenza pubblicata il 21 luglio 2020, oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ha ordinato a entrambi i genitori di «astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell’interessato (minore ma ormai entrato nel diciassettesimo anno di età)».
In considerazione dell’età del minore, prossimo ai 17 anni, l’autorità giudiziaria ha  evidenziato l’elevata rilevanza che assume la volontà dello stesso per quanto attiene la pubblicazione delle sue foto su internet: pertanto, sarà lui stesso ad autorizzare mamma e papà a pubblicare online immagini che lo ritraggono.

Foto online, la scelta finale spetta all’adolescente

La pronuncia in esame si pone in linea con il sistema normativo vigente, il quale conferisce ampi margini di autodeterminazione ai minori grandi d’età; a tal proposito, va ricordato che il Decreto legge n. 101 del 2018, recependo in Italia il regolamento UE n. 697/2016 GDPR, ha autorizzato i  minorenni che abbiano compiuto i 14 anni a gestire un account social.
Alla luce dell’attuale sistema normativo e dei recenti arresti giurisprudenziali, i genitori sono tenuti ad ascoltare e a prendere in considerazione la volontà dei figli minori, prossimi alla maggiore età, circa la pubblicazione sui social network di foto che li ritraggono.
Cosa significa ascoltare il minore?
Significa lasciare al minore l’individuazione della soluzione che egli ritiene più conforme al proprio interesse, al proprio “best interest”.
Quindi, il compito del genitore nei confronti del “grande minore” non è quello di sostituirsi al figlio decidendo per lui (in quanto ritenuto anche giuridicamente incapace di agire e quindi di scegliere), bensì quello di recepire la sua volontà partecipando alla decisione, nel senso di limitarsi a controllare che nel pervenire alla scelta lo stesso si sia determinato in modo veramente libero.


di Gaia de Padua
Avvocato familiarista, esperta in diritto della persona e delle relazioni familiari, professionista collaborativo AIADC, cura il profilo e la rubrica @dirittoalcuore di cui è creatrice e fondatrice.


¹ «Secondo la letteratura di settore esperta in materia, i minori possono essere distinti in c.d. petits enfants e c.d. grands enfants (con una terminologia adottata nel diritto francese): per i primi, prevale l’esigenza di protezione; per i secondi, l’esigenza di esercitare i diritti di libertà. Nella seconda categoria, certamente si annovera il sedicenne il quale, infatti, riceve già dalle norme vigenti un trattamento differenziato», Tribunale Milano, sez. IX, 14 aprile 2014.

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