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scuola pubblica o privata genitori separati

Com’è noto, la responsabilità genitoriale sui figli minori è esercitata da entrambi i genitori.
Difatti, ai sensi dell’articolo 337-ter, terzo comma, c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo dei genitori la decisione è rimessa al giudice.
Cosa accade quando il terreno di scontro tra mamma e papà è la scelta dell’istituto scolastico presso il quale iscrivere i propri figli in previsione del nuovo ciclo di studi?
Non mancano le discussioni e i litigi in occasione proprio dell’iscrizione alla scuola elementare o alla scuola media.
Scuola pubblica o scuola privata? Bel dilemma. Orbene, qualora i genitori siano in conflitto sulla scelta dell’istituto scolastico (che sia pubblico o privato) presso il quale effettuare l’iscrizione del proprio figlio, è possibile adire l’autorità giudiziaria affinché, sostituendosi agli stessi genitori nell’ardua decisione, si pronunci in merito.
In generale, la preferenza dei giudici, salvo ragioni eccezionali, si è orientata verso le scuole pubbliche “che lo Stato mette a disposizione di tutti i minori e della quale si presume la capacità di fornire idonea istruzione” (Trib. Modena, decreto 19 agosto 2020).

La scelta tra scuola pubblica e privata

Prendiamo come esempio di scuola la recente decisione del Tribunale modenese che si è pronunciato a favore dell’istituzione scolastica pubblica in un caso di disaccordo di genitori separati in ordine alla scuola che la figlia minore avrebbe dovuto frequentare.
Con ricorso ex art. 337-ter, co. 3, c.c. la madre lamentava il mancato consenso del padre all’iscrizione della figlia minore alla scuola media paritaria X di Modena. A tal fine chiedeva al Tribunale di essere autorizzata, previa audizione della ragazza, a iscriverla per l’a.a. ‘20/’21 presso l’istituto paritario da lei prescelto, sino al completamento del relativo ciclo di studi.
Il padre si costituiva in giudizio eccependo l’inesistenza di ragioni eccezionali tali da imporre la scelta di una scuola diversa da quella pubblica. Il genitore, difatti, riteneva quest’ultima più adeguata sia “per una socializzazione normale e un ingresso nel mondo ordinario” sia “per evitare situazioni di vita selettive inidonee alla regolare vita di relazione della minore”.
L’opposizione del padre è stata giustificata dal giudice sulla base del fatto che la scelta della scuola pubblica sia da preferire rispetto a quella privata in quanto si presume la capacità di quest’ultima di fornire idonea istruzione.
La scuola privata, invece, comporta il pagamento di rette, spesso onerose, e l’adesione a specifici orientamenti didattici e di impostazione religiosa, culturale ed educativa che possono essere prescelti solo su condivisa decisione dei genitori ma non imposti dal Tribunale nel loro dissenso (in tal senso cfr. Trib. Roma, sez. I civ., decreto 20.1.2017).

Come si è conclusa la vicenda

Nel decidere, il giudice ha ritenuto di non ascoltare la figlia minore della coppia (di età inferiore ai 12 anni) stante la sua “immaturità”. Secondo il giudice, infatti, la ragazza non avrebbe ancora avuto le necessarie conoscenze e capacità per valutare la qualità dell’offerta formativa, dell’impostazione didattica e culturale dei diversi istituti.
Il Tribunale rigettava così il ricorso proposto dalla madre e disponeva l’iscrizione alla scuola pubblica media inferiore della figlia, condannando la stessa madre a rifondere al padre le spese di lite.

Orientare la decisione del Tribunale

Se uno dei due genitori vuole orientare la decisione dell’autorità giudiziaria, nella scelta della scuola privata, è tenuto a fornire delle motivazioni decisive.
Per esempio, allegare e provare le specifiche criticità sanitarie della scuola pubblica scelta dall’altro genitore o particolari ragioni di salute o difficoltà del figlio nell’apprendimento, tali da richiedere un’assistenza e un tutoraggio personalizzato che la scuola privata può maggiormente garantire. Altre ragioni eccezionali possono consistere in una condizione di disagio del bambino nell’inserimento con i coetanei oppure un’esigenza specifica di frequentare una scuola in linea con la provenienza culturale o l’etnia dei genitori, e via discorrendo.
Quindi, addurre la circostanza della pregressa adesione alla scuola privata per precedenti cicli di studi o l’opportunità di studiare la lingua spagnola o frequentare corsi di teatro non costituiscono elementi decisivi nella scelta di iscrizione all’istituto scolastico privato piuttosto che a quello pubblico. Infatti, una particolare impostazione didattica, educativa, culturale o religiosa può essere reputata adeguata per una determinata età dei figli e non per un’altra.
Attualmente si assiste a un ricorso al Tribunale sempre più frequente da parte di tutti quei genitori ad alto tasso di conflittualità in ordine alle decisioni rilevanti per i loro figli.
In realtà, adire le vie legali e giudiziarie dovrebbe essere l’ultimo approdo sia per i costi delle procedure sia, specialmente, per le conseguenze psicologiche che il conflitto genitoriale produce sui bambini.

Come prevenire un possibile contrasto sulla scelta della scuola?

È consigliabile, prima di prendere una decisione così importante, informarsi e raccogliere materiale sulle varie offerte formative laddove possibile con largo anticipo, condividendo con l’altro genitore le proprie valutazioni di merito.
Inoltre, è possibile partecipare insieme agli open days che le scuole organizzano tutti gli anni. Queste opportunità sono ottime occasioni per conoscere l’ambiente scolastico e il personale docente nonché le altre famiglie che come voi sono alla prese con la medesima decisione da assumere.
Se necessario, è possibile estendere il confronto anche con le figure professionali aventi il compito di facilitare la comunicazione all’interno della coppia. Tali aiuti qualificati (quali lo psicologo, il mediatore familiare e l’avvocato esperto in diritto di famiglia) non hanno il compito di sostituirsi alle parti nelle scelte in ordine alla crescita, all’educazione e all’istruzione dei figli, ma solo di aiutarle a intraprendere la scelta più idonea nell’interesse dei più piccoli.


di Gaia de Padua
Avvocato familiarista, esperta in diritto della persona e delle relazioni familiari, professionista collaborativo AIADC, cura il profilo e la rubrica @dirittoalcuore di cui è creatrice e fondatrice.

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